Bonus Zanzariere 2022: Cos’è e come richiederlo?

Come ogni anno, l’arrivo della bella stagione porta con sé il problema di proteggere la propria casa, dall’ingresso di zanzare e altri insetti (non sempre piacevoli) che entrano nelle nostre case attraverso le finestre e che spesso resistono alle varie piastrine e altri prodotti presenti sul mercato.

Da qui inizia la caccia al produttore che garantisce il miglior prodotto ad un prezzo accessibile così come la ricerca di informazioni sulla possibilità di avere sconti e agevolazioni anche dal punto di vista fiscale. Ed ecco che arriva il bonus zanzariere, che è stato esteso anche per quest’anno 2022.

Cos’è il bonus zanzariera?

Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale che consente di ridurre dalle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) per un importo pari al 50%, la spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di zanzariere con schermatura solare nonché per la rimozione di eventuali impianti preesistenti e altre opere accessorie.

Si tratta di una detrazione che rientra nell’Ecobonus al 50% a condizione che si aggiunga la schermatura della casa e, di conseguenza, un miglioramento dell’efficienza energetica.

Con la detrazione fiscale delle zanzariere Il beneficio fiscale viene recuperato in dieci rate annuali uguali. Come è noto, al posto della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto su fattura.

Le zanzariere possono essere installate su immobili di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti, regolarmente immatricolati e in regola con il pagamento di tasse e oneri ex lege previsti. Il riferimento all’esistenza dell’immobile comporta l’esclusione automatica dal beneficio fiscale per tutti gli interventi su unità immobiliari in costruzione.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus zanzariere?

È possibile usufruire delle zanzariere con detrazione fiscale solo quando queste soddisfano requisiti specifici. In particolare, le zanzariere devono essere:

  • fisse, ovvero installate in modo stabile nell’edificio, poiché le zanzariere che possono essere montate e smontate non possono essere ammesse al bonus;
  • installate su una superficie vetrata (finestra, porta in vetro) in qualsiasi modo esposto;
  • regolabili, cioè per consentire un facile utilizzo;
  • rispettose dell’efficienza energetica normativa nazionale e locale;
  • dotate di marcatura CE;
  • rispettare le esigenze di trasmittanza termica, avere un valore g tot (il g tot è il fattore solare dato dalla combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza le prestazioni complessive complessive), superiore a 0,35. Questo parametro deve essere rispettato quando il vetro di tipo D n. 4/16/4 è dotato di gas argon.

Non è possibile usufruire della detrazione fiscale zanzariera nei casi di mera sostituzione di singoli componenti, come la rete di sicurezza.

Quali spese rientrano nel bonus zanzariere?

È previsto un limite massimo di spesa deducibile di € 60.000 per:

  • l’acquisto e l’installazione di sistemi di schermatura;
  • la rimozione di eventuali sistemi preesistenti;
  • eventuali altre opere accessorie;
  • il compenso del professionista incaricato della comunicazione ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica).

Come richiedere il bonus zanzariere?

Come nella maggior parte dei bonus fiscali relativi al settore casa, anche nel caso della detrazione fiscale zanzariera, per avere il beneficio riconosciuto, è necessario rispettare specifici obblighi di rendicontazione e di pagamento. In altre parole, è necessario procedere al pagamento delle spese nel rispetto di specifiche disposizioni, che facilitano la tracciabilità in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria e, anche, degli obblighi informativi.

La documentazione da conservare è quella che attesta che la spesa è stata sostenuta (fatture, ricevute e copia della ricevuta del bonifico parlante o bonifico bancario online).

Ma anche la certificazione del fornitore (o produttore o installatore) che è prova della conformità ai requisiti tecnici, la documentazione originale inviata all’ENEA, debitamente firmata, le schede tecniche dei componenti e/o la certificazione del fornitore e la ricezione dell’invio della documentazione richiesta all’ENEA.

L’ultimo adempimento riguarda l’invio della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.