Le Cooperative Sociali: focus sulla tipologia B

Le cooperative sociali sono delle imprese che nascono per aiutare e incrementare l’interesse e l’integrazione della comunità in ambito lavorativo e sanitario.

In questo articolo grazie ad Adriacoop Cooperativa Sociale di Rimini andremo a comprendere più nello specifico le Cooperative Sociali di tipologia B, ovvero quelle cooperative che trattano l’assunzione e la formazione delle persone svantaggiate!

Buona lettura!

Cooperative sociali di tipo A e B: le differenze

Principalmente esistono due tipologie di cooperative sociali, vediamole insieme:

  • Cooperative sociali di tipo A: questa prima categoria gestisce i servizi sociali come i centri educativi, centri sanitari, centri sociali per anziani e centri di raccolta per i ragazzi. Questi servizi possono essere offerti sia in maniera diretta che tramite l’aiuto di un ente pubblico. Le cooperative sociali sono presenti sul territorio italiano per il 60%!
  • Cooperative sociali di tipo B: questa seconda categoria invece finalizza l’inserimento delle persone svantaggiate, ovvero tutte quelle persone che durante la loro vita hanno avuto problemi di percorso tra cui, ragazze madri, ex tossici, persone con disabilità fisiche o psichiche ed ex detenuti all’interno del mondo lavorativo.
    Queste Cooperative sociali devono aiutare le aziende a raggiungere il 30% dei posti di lavoro dedicato agli individui categorizzati come “svantaggiati”

Cooperative sociali di tipo B: chi sono gli individui svantaggiati?

Le persone definite svantaggiate sono tutti quegli individui che per diverse motivazioni hanno perso la capacità e la competenza di lavorare, ma che grazie ad un sostegno e ad un accompagnamento che può essere un percorso formativo personalizzato sono in grado di tornare ad essere cittadini e lavoratori a pieno titolo!

L’articolo 4 della legge 381 del 1991.ì, dal titolo la disciplina delle cooperative sociali, dice che le cooperative di tipo B possono considerare individui svantaggiati chi ha delle invalidità fisiche, sensoriali e/o psichiche, i tossicodipendenti, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, alcoolisti, i detenuti, i condannati, ragazzi minorenni in una particolare situazione famigliare etc.

Le persone svantaggiate, per legge, devono costituire per almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa e laddove possibile che sia compatibile con il suo stato soggettivo.

Cooperative sociali di tipo affidamento ed incarichi

L’articolo 5 della legge 381/91 prevede che gli enti pubblici, economici compresi, e tutte le società a partecipazione pubblica abbiano la possibilità di stipulare delle convenzioni con le Cooperative Sociali per fornire servizi e beni al fine di creare delle opportunità lavorative a tutti gli individui svantaggiati.

Cooperative sociali di tipo B: chi possono essere i soci

  • Persone giuridiche provate e pubbliche
  • Soci volontari, tutti quei soci che hanno diritto SOLO ad un rimborso spese, non possono superare il 50% dei soci
  • Soci ordinari, tutte quelle persone che esercitano un’attività retribuita, devono rappresentare la maggioranza di diritto al voto
  • Una parte di soci che rappresenta le “persone svantaggiate” che in base al loro stato psichico e fisico riescono a partecipare abilmente alle attività insieme agli altri componenti del gruppo. In questo caso i soci devono essere almeno il 30% della cooperativa (in questo caso si tratta sia di soci che non soci)

Cooperative sociali di tipo B: “La fucina dei talenti”

In questo piccolo paragrafo vogliamo mettere in mostra un progetto che si chiama “la fucina dei talenti”, questo progetto è dedicato con particolare attenzione a tutte le persone che soffrono di una disabilità. Sono tante le associazioni che si sono unite per questo progetto e tra cui possiamo citare L’associazione Italiana Persone Down Onlus.

Questo progetto ha l’obbiettivo di creare un’agenzia di inserimento lavorativo e sociale per persone con disabilità attraverso una rete di servizi coordinati tra cui:

  • centro socio-occupazionale
  • servizi counselling